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STATUTO della
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI AUSER DI VOLONTARIATO - ONLUS

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Denominazione


La Federazione Nazionale delle Associazioni Auser di Volontariato (ONLUS) opera, senza fini di lucro, nel settore del volontariato, ai sensi della l. n. 266/1991 e successive modifiche e integrazioni.
La Federazione per lo svolgimento della sua attività, si avvale in misura determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.
La Federazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo detta denominazione viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.


Art. 2
Finalità e scopi

  • La Federazione Nazionale persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. A tal fine promuove nel territorio nazionale attività di volontariato e di solidarietà, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser. Esercita altresì attività di rappresentanza delle Associazioni affiliate.
  • Riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità. 
  • La Federazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell’Onu e, congiuntamente, per l’avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. E’ altresì impegnata nella costruzione dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.
  • La Federazione svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri, come definito al successivo articolo 3, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano  formativo, l’autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, pratica il volontariato e sostiene il comunitarismo solidale e aperto come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.
  • Nello svolgimento delle attività, la Federazione si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come una opportunità e una risorsa per la società, per un suo rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.
  • La Federazione si propone in questo quadro di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali.
  • In ragione di tutti i principi a cui si ispira, la Federazione si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.
  • E’ fatto divieto alla Federazione di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS individuate all’art. 10, del DLGS 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3
Costituzione

  • La Federazione è promossa dall’Auser Nazionale nonché da Associazioni Auser di Volontariato operanti nel territorio nazionale ed aderisce all’Auser Nazionale, condividendone le finalità e i principi dello Statuto, approvato dalla Conferenza Auser di Monopoli del 27/29 gennaio 2003.

Alla persistente vigenza di tali principi è legata l’adesione della Federazione ed il vincolo di destinazione dei propri beni e delle iscrizioni, successivi alla affiliazione.

  • Per l’attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, la Federazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, a livello nazionale, regionale e territoriale; promuove e partecipa alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici.

Art. 4
Sede
La Federazione nazionale delle Associazioni Auser di Volontariato ha sede legale in Roma.

Art. 5
Fonti di disciplina
La Federazione e’ disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO II
Associazioni socie

Art. 6
Iscrizione

  • La Federazione è costituita dalle Associazioni Auser di Volontariato operanti nel territorio nazionale, in qualità di soci.
  • L’iscrizione alla Federazione è aperta a tutte le Associazioni di Volontariato che siano affiliate all’Auser, che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano  contribuire con la propria attività a realizzarne le finalità a livello regionale.
  • Le Associazioni che desiderano essere ammesse a far parte della Federazione Nazionale devono depositare presso la Federazione l’atto di affiliazione all’Auser nonché copia del proprio statuto e degli eventuali regolamenti.
  • L’Associazione aderente notifica alla Federazione Nazionale le variazioni degli atti ed elementi di cui al comma precedente.
  • Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo della Federazione Nazionale che in caso di reiezione provvede con atto motivato.
  • Avverso l’accoglimento della domanda i soci hanno facoltà di ricorrere alla Commissione di Garanzia della Federazione che può richiedere al Comitato Direttivo il riesame della delibera.
  • Per aderire alla Federazione Nazionale in qualità di associate le Associazioni devono prevedere nei loro Statuti:
  • scopi corrispondenti a quelli di cui all’art. 2 ed attività afferenti al volontariato;
  • prestazioni conformi ad uno standard previsto da Auser Nazionale;
  • stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, d’intesa con l’Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da regolamento Auser;
  • sistema di  esclusione degli iscritti con voto a  maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo;
  • regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
  • struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposito regolamento Auser;
  • diritto dell’Auser regionale e della Federazione Nazionale di convocare e di partecipare alle riunioni della associazione affiliata;
  • ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
  • sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposito regolamento Auser, ispirato all’obiettivo di cui al comma seguente;
  • sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;
  • adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposito regolamento Auser;
  • istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all’art.15 ;
  • adozione del logo “Auser di Volontariato” nella denominazione dell’associazione;
  • facoltà dell’Auser e della Federazione Nazionale di sanzionare gli atti ed i comportamenti dell’associazione che siano difformi dal presente Statuto;
  • facoltà del Comitato Direttivo Nazionale dell’Auser di commissariare ed eventualmente sciogliere l’associazione nei casi previsti dall’art. 30 dello Statuto di Auser Nazionale.

Art. 7
Diritti ed obblighi delle associazioni socie

  • Le associazioni socie sono tenute a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate annualmente dal Comitato Direttivo della Federazione Nazionale dell’Auser Volontariato, a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali, ad osservare lo Statuto e le delibere federali.
  • Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di scioglimento dell’associazione socia e non è rivalutabile.
  • Tra le associazioni socie vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  • Le associazioni socie possono:

- eleggere gli organi direttivi della Federazione Nazionale ed essere eletti nella stessa;
- approvare lo Statuto secondo le modalità di cui al successivo art. 10;
- promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.   

  • Le associazioni socie che singolarmente non siano in grado di assicurare le prestazioni istituzionali di loro competenza, realizzano idonee forme di razionalizzazione e integrazione di servizi.
  • Le associazioni socie inadempienti agli obblighi federali possono essere sospesi dall’esercizio dei loro diritti o decaduti dalle cariche federali o infine esclusi a mente dell’art. 8 e dell’art. 16.

Art. 8
Recesso ed esclusione

  • L’Associazione perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
  • L’Associazione può recedere dalla Federazione Nazionale mediante comunicazione scritta inviata al presidente competente per territorio con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’anno solare nel corso del quale è stato esercitato.
  • L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo della Federazione Nazionale.
  • Le associate recedute od escluse o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Federazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione Nazionale.
  • Le associate perdono altresì la qualifica di socio in caso di esclusione o di recesso dall’Associazione Auser.

TITOLO III
Organi

Art. 9
Tipologia degli organi

  • Sono organi della Federazione Nazionale:

- l’Assemblea delle associazioni socie
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- la Presidenza
- il Collegio dei Sindaci
- la Commissione di Garanzia

Art. 10
L’Assemblea delle associazioni socie

  • L’Assemblea delle associazioni socie, in persona dei relativi legali rappresentanti o di sostituto a ciò delegato, è l’organo deliberante della Federazione.
  • L’Assemblea viene convocata ogni anno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi delle associate aventi diritto. All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto se non delegati, i componenti del Direttivo uscente, nonché i componenti del Collegio dei Sindaci. L’Assemblea  è ritenuta valida con la presenza di almeno la metà delle associate aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero delle associate intervenute.
  • L’Assemblea:

- elegge i componenti del Comitato Direttivo;
- elegge i componenti del Collegio dei Sindaci e della Commissione di Garanzia;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto  della Federazione Nazionale;
- delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art.21;
- approva le linee programmatiche generali;
- approva il bilancio  della Federazione Nazionale  e la relazione sull’attività svolta;

  • Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno due terzi delle associate e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • L’Assemblea è convocata con lettera inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno.
  • L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 11
Il Comitato Direttivo

  • Il Comitato Direttivo eletto dall’Assemblea ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l ’Associazione a tutti gli effetti;
- emanare norme regolamentari di esecuzione del   presente Statuto conformi ai Regolamenti dell’Auser Nazionale; 
      -    eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente della Federazione;
- convocare convegni e conferenze;

  • II Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell’Assemblea. Allo stesso partecipano anche i rappresentanti dell’Auser territorialmente competente.
  • I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  • Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Comitato Direttivo - su proposta del Presidente ed entro il limite complessivo di un decimo dei suoi componenti - può provvedere alla cooptazione di altri componenti, purché soci della Federazione.
  • La proposta di cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.
  • II Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
  • La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. II Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
  • Il Comitato Direttivo:

- amministra il patrimonio della Federazione Nazionale;
- delibera la convocazione dell’Assemblea;
- delibera sul programma di attività proposto dal Presidente;
- delibera sugli altri oggetti attinenti all’attività della Federazione Nazionale che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea o del Presidente;
- approva la nomina del Direttore generale su proposta del Presidente.

Art. 12
Il Presidente

  • Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  • Il Presidente:

- rappresenta legalmente la Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede 1’Assemblea;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume, i collaboratori, il personale la Federazione e stipula i contratti di consulenza;
- nomina procuratori speciali;

  • In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 13
La Presidenza


Fanno parte della Presidenza: il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore Generale.
La Presidenza:
- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative della Federazione e vigila sulla loro realizzazione;
- svolge funzioni di coordinamento dell’attività della Federazione Nazionale;
- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;
- predispone il bilancio.

Art. 14
Conflitto di interessi e incompatibilità

  • Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni estranee al sistema associativo Auser, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
  • Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
  • L’incompatibilità opera dal momento della elezione.

Art. 15
Il Collegio dei Sindaci

  • Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese a maggioranza semplice dall’Assemblea anche tra i non soci.
  • Il Collegio elegge al suo interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
  • I Sindaci supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine d’età. Nel caso in cui per effetto di diminuzioni e decadenze di componenti del Collegio, il numero dei Sindaci supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni.
  • La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all’interno della medesima Federazione Nazionale.
  • Il Collegio dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
  • I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.
  • Il Collegio:

- controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa della Federazione;
- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea delle associazioni socie in sede di approvazione del bilancio;
- ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all’unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di deferire la questione alla Commissione di Garanzia della Federazione Nazionale che si pronuncia entro 60 giorni.

Art. 16
Commissione di Garanzia

  • L’Assemblea elegge, con voto palese e con maggioranza semplice, tre componenti della Commissione di Garanzia tra i soci dell’Auser con un minimo di cinque anni di anzianità di iscrizione, nonché di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.
  • La Commissione elegge al proprio interno un Presidente.
  • Sono deferite alla Commissione le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto.
  • La Commissione procede altresì, su istanza di associazioni affiliate o degli organi della Federazione, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a sindacare la regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi componente, ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:

- sospensione o annullamento degli atti;
- censura;
- sospensione o decadenza dalle cariche sociali;
- sospensione o revoca dei benefici e delle prestazioni offerte;
- proposte di commissariamento della associazione affiliata al Comitato Direttivo Nazionale dell’Auser;
- proposte di scioglimento della associazione affiliata al Comitato Direttivo Nazionale dell’Auser.

  • La Commissione si pronuncia altresì in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione , secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.
  • I componenti della Commissione di Garanzia partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo.
  • La Commissione di Garanzia esprime provvedimenti da intendersi quale atto definitivo interno alla Federazione.
  • La carica di componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con qualunque altra carica all’interno della medesima Federazione Nazionale. La carica di componente della Commissione di Garanzia è altresì incompatibile con la carica di componente di Commissione di Garanzia ad altro livello.

Art. 17
Gratuità delle cariche elettive

  • Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti ed ai volontari le spese effettivamente sostenute per le attività prestate entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione.
  • Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l’Associazione.

TITOLO IV
Dell’attività della Federazione

Art. 18
Obblighi della Federazione Nazionale

  • La partecipazione al sistema Auser comporta l’obbligo di uniformare il presente Statuto a quello dell’Auser nazionale, nonché alle deliberazioni prese dagli organismi nazionali dell’Auser.

TITOLO V
Risorse Economiche

Art. 19
Patrimonio

  • Il Patrimonio della Federazione è costituito da:

- contributi dei soci Auser;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dall’Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associate e da terzi;
- raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di volontariato.

  • Durante la vita della Federazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione, tra i soci,  di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di associazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
  • La Federazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20
Esercizio sociale

L’esercizio finanziario della Federazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21
Devoluzione dei beni

  • Lo scioglimento della Federazione Nazionale per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti degli aventi diritto.
  • In caso di scioglimento, per qualunque causa, della Federazione il patrimonio è devoluto ad altra  organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII
Bilancio

Art. 22
Bilancio

Per ciascun esercizio finanziario, la Presidenza predispone un bilancio che espone le entrate e le spese nonché i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, relativi all'esercizio  e una relazione sul programma di attività. Il bilancio, con allegata la relazione sul programma di attività deve essere comunicata al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello di esercizio. Il bilancio  insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede della Federazione durante i quindici giorni che precedono la riunione dell’Assemblea, affinché i componenti dello stesso possano prenderne visione.

Art. 23
Adempimenti

Il bilancio  della Federazione Nazionale, dopo essere stati approvati dall’Assemblea, è trasmesso, a cura del Presidente, all’Auser Nazionale.

Art. 24
Responsabilità

Gli organi dirigenti della Federazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze locali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.
II Presidente può contrarre obbligazioni nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare 1’apertura di conti correnti bancari e postali.

Art. 25
Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni non incompatibili dello Statuto dell’Auser Nazionale.